Oggi parliamo del caso che si verifica quando il signor Rossi, condomino, decide di non voler prestare il proprio consenso in relazione ad una causa che il condominio (in persona dell’amministratore) vorrebbe intraprendere o ad una causa che il condominio potrebbe subire.
Se infatti il Rossi ritiene di non voler intraprendere la causa che il condominio in persona dell’amministratore ha inserito nell’ordine del giorno dell’assemblea, o se invece non ritiene che il condominio si debba difendere in giudizio nei confronti di pretese altrui, dovrà manifestare il proprio dissenso alla lite esplicitamente durante l’assemblea con un voto contrario.
Con questo voto tuttavia il sig. Rossi ha soltanto separato la propria posizione in relazione alle spese di giudizio della causa, e cioè quelle relative alle cosiddette spese di giustizia, ovvero i compensi legali dovuti alla controparte in caso di soccombenza di una delle parti del giudizio o comunque i compensi concordati mediante atto scritto con l’avvocato del condominio.
Nel malaugurato caso in cui la causa venga persa dal condominio e quest’ultimo venga condannato a risarcire economicamente la controparte ad esempio a titolo di risarcimento danni, allora comunque il signor Rossi dovrà pagare di tasca propria tale somma in rapporto sempre alla sua effettiva quota condominiale millesimale, che non ha nulla a che vedere con le spese di giustizia sopra descritte.
Ma c’è un‘ulteriore insidia: nel caso in cui il signor Rossi dovesse avere ad esempio un forte mal di testa al momento dell’assemblea nella cui voleva prestare il suo dissenso, in ordine alla causa in cui non crede o per cui non ritiene di doversi difendere e per questo motivo non fosse riuscito a partecipare avrà un ulteriore onere da dover adempiere.
Sarà costretto infatti, per evitare di essere considerato poi come consenziente, a manifestare esplicitamente il proprio dissenso con un atto scritto e firmato da inviare al condominio a mezzo raccomandata A.R. o – per eventuale maggior sicurezza ma con maggiori spese – con un atto da notificarsi a cura dell’Ufficiale Giudiziario entro e non oltre 30 giorni dallo svolgimento dell’assemblea.
Avvocato Luigi Marchitto