Faceva molto caldo e il signor Rossi stava buttando la spazzatura accompagnato dal nipotino. Avvicinatosi al contenitore di immondizia del parco condominiale si accorse di una sedia in ottimo stato posta accanto ad esso. Pensò che ne aveva proprio bisogno e decise di prenderla.
Subito il nipotino lo sgridò: «Nonno, nonno! Cosa fai rubi una sedia?»
Il signor Rossi restò interdetto, e si girò di scatto come per paura che qualcuno lo potesse vedere, magari un vigile di passaggio o, peggio, la vicina di casa, quella insopportabile!
Subito dopo si calmò, e si mise a riflettere. E si chiese: «Effettivamente, da un punto di vista giuridico è lecito appropriarsi di una sedia posta accanto ad un contenitore di immondizia, o si corre qualche rischio? »
Vediamo quindi anche in questo caso, cosa prevede esattamente la legge.
Orbene, bisogns cominciar col dire che nel nostro ordinamento alcune cose mobili possono essere oggetto di “occupazione”. Per occupazione si intende la presa di possesso delle cose. Tra queste ci sono senz’altro le res derlictaee, cioè le cose abbandonate, come quella sedia.
Tuttavia la legge prevede espressamente che per tali cose deve risultare oggettivo lo stato di abbandono (corpus derelictionis) e la riconoscibilità sociale di tale stato (animus derelinquendi, cioè la volontà di abbandonarle da parte di chi le aveva possedute in precedenza).
Al contrario un paio di occhiali da sole caduti ai piedi di un soggetto seduto al tavolo di un bar, ma senza che questi se ne sia accorto: pur essendo in uno stato oggettivo di abbandono, tuttavia non vi è la riconoscibilità sociale da parte del legittimo titolare di volersene disfare, cioè la volontà evidente di abbandonarli.
C’è da dire che allo steso modo sono suscettibili di occupazione (impossessamento) le res nullius, cioè le cose di nessuno, che però non possono essere mai appartenute a nessun altro proprietario prima, tra cui come esempio tipico vi è la fauna ittica.
La fauna selvatica invece, ex L.968/1977, rientra nel patrimonio indisponibile dello stato e per essa non è possibile il libero impossessamento, salvo i periodi ed i luoghi in cui essa consentita.
Avvocato Luigi Marchitto