Le multe rappresentano senz’altro un problema di non poco conto per gli automobilisti, nel caso in cui risultino illegittime. Vediamo cosa fare in proposito.
Il verbale. Il verbale può esser consegnato direttamente dall’agente accertatore oppure può essere notificato in un momento successivo, nel caso in cui la polizia o i vigili abbiano rilevato l’infrazione senza poter fermare il veicolo o in assenza del trasgressore.
In seguito alle ultime modifiche normative il verbale deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data dell’accertamento dell’infrazione o – quando questi non sia stato identificato – ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del C.d.S.
Il trasgressore ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare la multa. In alternativa può presentare ricorso contro il verbale al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni) del luogo della commessa violazione per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore. L’ufficio o il comando di cui sopra deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione un memorandum di accettazione o rifiuto del ricorso.
Riguardo al ricorso presso il Giudice di Pace, questi deve essere quello competente nel territorio della commessa violazione ed il ricorso può anche essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
È opportuno controllare che il verbale sia stato notificato entro i termini di legge: 90 giorni dall’accertamento fino al giorno di invio del verbale all’Ufficio Postale per la notifica da parte dell’ufficio accertatore, non più fino al momento dell’arrivo presso il domicilio del trasgressore.
Il ricorso va proposto solo contro il verbale consegnato o notificato e non contro il preavviso di contravvenzione, il foglietto lasciato di solito sul parabrezza dell’auto.
Avvocato Luigi Marchitto