L’angolo del Diritto: l’installazione di tende da sole in condominio

iustitia

Era una giornata di agosto, afosa e piena di sole ed il signor Rossi aveva deciso che, visto il caldo, doveva assolutamente installare una tenda, per sottrarre in qualche modo il suo appartamento alla morsa del calore.
Ora, nel caso vi troviate nella stessa situazione del signor Rossi la prima cosa da dover tenere in considerazione è una valutazione relativa al decoro architettonico della porzione di immobile in cui avete intenzione di inserire la tenda rispetto al resto del fabbricato o dei fabbricati condominiali.
Infatti la legge vieta di installare manufatti che possano turbare in maniera significativa ed apprezzabile l’armonia e l’unità di linea del fabbricato e/o dei fabbricati, provocando un mutamento peggiorativo in senso estetico.
È sicuramente auspicabile provare ad ottenere il consenso preventivo di tutti i condomini, eventualmente da far ratificare in sede assembleare successivamente, per evitare ogni possibile contestazione sul decoro. Fermo restando però che se il regolamento di condominio vieti espressamente qualsiasi modificazione dell’originario esterno dell’edificio l’installazione della tenda sulla facciata si deve ritenere assolutamente inattuabile.
È altresì ancora possibile impugnare un’eventuale delibera condominiale che vieti l’installazione della tenda, dimostrando che essa non andrebbe ad incidere sul decoro architettonico.
Un ulteriore problema, ammesso che tutti gli altri siano stati comunque risolti, è rappresentato dalla necessità di fissare i ganci al sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante. Mentre per i balconi cosiddetti incassati, ovvero quelli che non sporgono sull’esterno della facciata, gli eventuali ganci possono essere fissati senza chiedere alcun permesso, in quanto sussiste la presunzione di comproprietà del sottobalcone con il solaio interpiano, al contrario per quel che concerne i balconi sporgenti cosiddetti in aggetto, ovvero quelli che sporgono all’esterno della facciata. Poiché essi costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio e/o dell’appartamento sottostante, non possono considerarsi al servizio dei piani sovrapposti e quindi non sono di proprietà comune dei proprietari di tali piani.
Da ciò discende inevitabilmente che, in tal caso, gli eventuali ganci della tenda non possono essere fissati dal signor Rossi senza chiedere il consenso al proprietario del sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante.
Avvocato Luigi Marchitto
Era una giornata di agosto, afosa e piena di sole ed il signor Rossi aveva deciso che, visto il caldo, doveva assolutamente installare una tenda, per sottrarre in qualche modo il suo appartamento alla morsa del calore.
Ora, nel caso vi troviate nella stessa situazione del signor Rossi la prima cosa da dover tenere in considerazione è una valutazione relativa al decoro architettonico della porzione di immobile in cui avete intenzione di inserire la tenda rispetto al resto del fabbricato o dei fabbricati condominiali.
Infatti la legge vieta di installare manufatti che possano turbare in maniera significativa ed apprezzabile l’armonia e l’unità di linea del fabbricato e/o dei fabbricati, provocando un mutamento peggiorativo in senso estetico.
È sicuramente auspicabile provare ad ottenere il consenso preventivo di tutti i condomini, eventualmente da far ratificare in sede assembleare successivamente, per evitare ogni possibile contestazione sul decoro. Fermo restando però che se il regolamento di condominio vieti espressamente qualsiasi modificazione dell’originario esterno dell’edificio l’installazione della tenda sulla facciata si deve ritenere assolutamente inattuabile.
È altresì ancora possibile impugnare un’eventuale delibera condominiale che vieti l’installazione della tenda, dimostrando che essa non andrebbe ad incidere sul decoro architettonico.
Un ulteriore problema, ammesso che tutti gli altri siano stati comunque risolti, è rappresentato dalla necessità di fissare i ganci al sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante. Mentre per i balconi cosiddetti incassati, ovvero quelli che non sporgono sull’esterno della facciata, gli eventuali ganci possono essere fissati senza chiedere alcun permesso, in quanto sussiste la presunzione di comproprietà del sottobalcone con il solaio interpiano, al contrario per quel che concerne i balconi sporgenti cosiddetti in aggetto, ovvero quelli che sporgono all’esterno della facciata. Poiché essi costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio e/o dell’appartamento sottostante, non possono considerarsi al servizio dei piani sovrapposti e quindi non sono di proprietà comune dei proprietari di tali piani.
Da ciò discende inevitabilmente che, in tal caso, gli eventuali ganci della tenda non possono essere fissati dal signor Rossi senza chiedere il consenso al proprietario del sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante.
Avvocato Luigi Marchitto

Era una giornata di agosto, afosa e piena di sole ed il signor Rossi aveva deciso che, visto il caldo, doveva assolutamente installare una tenda, per sottrarre in qualche modo il suo appartamento alla morsa del calore.

Ora, nel caso vi troviate nella stessa situazione del signor Rossi la prima cosa da dover tenere in considerazione è una valutazione relativa al decoro architettonico della porzione di immobile in cui avete intenzione di inserire la tenda rispetto al resto del fabbricato o dei fabbricati condominiali.

Infatti la legge vieta di installare manufatti che possano turbare in maniera significativa ed apprezzabile l’armonia e l’unità di linea del fabbricato e/o dei fabbricati, provocando un mutamento peggiorativo in senso estetico.

È sicuramente auspicabile provare ad ottenere il consenso preventivo di tutti i condomini, eventualmente da far ratificare in sede assembleare successivamente, per evitare ogni possibile contestazione sul decoro. Fermo restando però che se il regolamento di condominio vieti espressamente qualsiasi modificazione dell’originario esterno dell’edificio l’installazione della tenda sulla facciata si deve ritenere assolutamente inattuabile.

È altresì ancora possibile impugnare un’eventuale delibera condominiale che vieti l’installazione della tenda, dimostrando che essa non andrebbe ad incidere sul decoro architettonico.

Un ulteriore problema, ammesso che tutti gli altri siano stati comunque risolti, è rappresentato dalla necessità di fissare i ganci al sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante. Mentre per i balconi cosiddetti incassati, ovvero quelli che non sporgono sull’esterno della facciata, gli eventuali ganci possono essere fissati senza chiedere alcun permesso, in quanto sussiste la presunzione di comproprietà del sottobalcone con il solaio interpiano, al contrario per quel che concerne i balconi sporgenti cosiddetti in aggetto, ovvero quelli che sporgono all’esterno della facciata. Poiché essi costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio e/o dell’appartamento sottostante, non possono considerarsi al servizio dei piani sovrapposti e quindi non sono di proprietà comune dei proprietari di tali piani.

Da ciò discende inevitabilmente che, in tal caso, gli eventuali ganci della tenda non possono essere fissati dal signor Rossi senza chiedere il consenso al proprietario del sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante.

Avvocato Luigi Marchitto